Rettifica dei millesimi

Le tabelle millesimali, ai sensi della legge italiana, rappresentano le quote di proprietà nel condominio, espresso come rapporto fra il valore di ciascuna unità e il valore dell’intero edificio, stabilito in 1000 (questa è una convenzione generale che potrebbe non essere adottata in particolari contesti).

Una problematica da sempre presente è la valutazione della modificabilità dei valori contenuti in tali tabelle, durante la vita del condominio. Tale operazione richiede l’unanimità per essere approvata.

La riforma del condominio è intervenuta con il nuovo articolo 69 disp. att. c.c. stabilendo che:

“I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all’articolo 68 possono essere rettificati o modificati all’unanimità.

Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, c.c., nei seguenti casi:

1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;

2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione”

Le considerazioni sul primo punto sono banali ed immediate. In caso di errore provato attraverso opportune analisi/perizie si può procedere alla modifica dei valori delle tabelle, per poter ripristinare una situazione corretta, senza dover ricorrere all’unanimità.

Il secondo punto è più impegnativo da interpretare, perchè stabilisce un parametro per poter usufruire della revisione a maggioranza. Si evince infatti che tale opzione viene considerata legittima se lo scostamento del valore millesimali dell’unità immobiliare a seguito delle mutate condizioni dell’edificio si discosta di più un quinto da quello originario.

Se ad.es. il condomino incriminato effettua una modifica che porta i suoi millesimi effettivi da 100 a 119, la revisione a maggioranza non è possibile, altrimenti sì.

In casi come questi ultimi, specifica l’art. 69 disp. att. c.c., il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.

In casi differenti da quelli appena indicati, la revisione delle tabelle millesimali può avvenire solamente con il consenso di tutti i condòmini.

La causa per la revisione giudiziale delle tabelle, rispetto al passato, può avvenire semplicemente chiamando in causa l’amministratore condominiale, il quale, pena la possibile revoca giudiziale, deve rendere immediatamente edotta l’assemblea della vicenda (cfr. art. 69, secondo comma, disp. att. c.c.).​

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