La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18420 resa lo scorso 8 settembre, è tornata ad occuparsi dell’applicabilità dell’art. 1125 c.c. In particolare i giudici di legittimità hanno ribadito quando l’articolo testé citato trova applicazione. In breve: l’art. 1125 c.c. è inapplicabile allorquando la responsabilità dell’intervento da realizzarsi è attribuibile esclusivamente ad uno dei due comproprietari.
Prima di andare nello specifico esame del dictum degli ermellini è bene soffermarsi sulla portata generale del precetto normativo. Che cosa dice l’art. 1125 c.c.? Secondo tale norma:
“ Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto”.
In pratica il codice civile, salvo diversa disposizione degli atti d’acquisto, pone a carico delle parti interessate (che devono essere considerate le comproprietarie di quella parte dell’edificio) le spese inerenti il così detto solaio interpiano.
Un esempio chiarirà il concetto.
Si pensi a Tizio, proprietario del piano superiore, che decida di rifare la pavimentazione del suo appartamento. Ebbene, a meno di diversa convenzione, le spese per il massetto e la coperture del pavimento saranno a suo totale carico.
Stesso discorso se Caio, proprietario del piano inferiore, decide di tinteggiare il soffitto della sua abitazione.
Che cosa accade, invece, se quest’ultimo è costretto a intervenire per ripristinare quella parte del proprio appartamento a causa d’infiltrazioni provenienti dall’unità immobiliare sovrastante? E’ questo il caso di cui s’è occupata la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 18420.
In una fattispecie avente ad oggetto il crollo del tetto di edificio e le annesse responsabilità per i danni scaturenti dall’evento, i giudici nomofilattici hanno avuto modo di specificare che ” è pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, in tema di condominio di edifici, la ripartizione delle spese per la manutenzione, ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai secondo i criteri dell’art. 1125 cod. civ,, riguarda le ipotesi in cui la necessità delle riparazioni non sia da attribuirsi ad alcuno dei condomini, mentre quando il danno sia ascrivibile a singoli condomini trova applicazione il principio generale secondo cui il risarcimento dei danni è a carico di colui che li ha cagionati (sentenza 23/6/1999 n. 6398)” (Cass. 8 settembre 2010 n. 18420).
In definitiva: nel caso d’interventi manutentivi o ricostruttivi del solaio interpiano la spesa per tali opere potrà essere posta in capo ad uno soltanto dei comproprietari (o ad un soggetto diverso dagli stessi) solamente se lo stesso è da ascriversi alla responsabilità esclusiva di uno di essi. Al di fuori di questui casi la norma di riferimento è l’art. 1125 c.c.
Fonte www.condominioweb.com