Il lastrico solare è una struttura piana posta a copertura dell’edificio.
Del lastrico solare non esiste una definizione in letteratura, per cui ci si può rifare ad una definizione datane dalla Cassazione, che nel dicembre del 2013 stabiliva che per lastrico solare deve intendersi la superficie terminale dell’edificio che abbia la funzione di copertura – tetto delle sottostanti unità immobiliari, comprensivo di ogni suo elemento, sia pure accessorio, come la pavimentazione (Cass. 13 dicembre 2013 n. 27942).
Il lastrico può essere accessibile o meno e può essere adibito ad altre funzioni oltre quella di tetto. Un esempio di questi usi può essere quello dello stendere la biancheria, essiccare prodotti, solarium, dare luce.
In termini di proprietà il lastrico può essere di proprietà comune o in uso esclusivo.
Questa differenza è molto importante, in quanto ne condiziona la ripartizione delle spese.
L’art 1126 cc, sui Lastrici solari di uso esclusivo, specifica che quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
Quando invece ci troviamo nel caso di proprietà comune, essendo superficie terminale dell’edificio, esso svolge la funzione primaria di protezione, Tutte le spese di manutenzione, riparazione e ricostruzione saranno quindi addebitate pro quota a tutti i condomini in base alle tabelle millesimali di proprietà.
Volendo riepilogare per avere un quadro più preciso possiamo dire che la ripartizione delle spese per il lastrico solare dipende dalla tipologia d’uso dello stesso.